Riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato

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Riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato con addebito della separazione

Con la circolare n° 19 del primo febbraio 2022, l’INPS ha diramato nuove istruzioni operative in merito al riconoscimento del diritto pensione superstiti, in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti.

L’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, prevede che il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato è riconosciuto anche in assenza di vivenza a carico del dante causa al momento della morte dello stesso. Dunque, il requisito rilevante per il riconoscimento della prestazione è costituito dall’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Con sentenza del 2 agosto 1989, n. 450, la Corte costituzionale ha spiegato che la pensione di reversibilità è riconosciuta al coniuge separato anche nel caso in cui allo stesso fosse addebitata la separazione, a condizione che risultasse titolare del diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

Varie pronunce della Corte di Cassazione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 29 luglio 1987, n. 286, affermano che per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione non sussiste alcuna differenza di trattamento, pertanto, ai sensi dell’articolo 22 legge 1965, n. 903, non è richiesta la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma rileva esclusivamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge deceduto pensionato o assicurato. Da qui ne deriva che il coniuge separato, con addebito e senza assegno alimentare, ha diritto al riconoscimento della pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite.

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In base a quest’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Inps riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato anche senza diritto agli alimenti e fornisce le istruzioni operative in merito alle istanze già presentate o respinte, nonché alla ricostituzione o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.

I destinatari sono, in particolare, il coniuge separato (anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti) equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.

Per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite l’Istituto rinvia alla precedente circolare n. 185 del 2015, salvo quanto specificato per il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato.

Le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare in commento, nonché quelle pendenti alla data della stessa, devono essere definite in base ai criteri enunciati dalla nuova circolare, mentre andranno riesaminate, su richiesta degli interessati, le domande respinte, sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Nei casi di riesame trovano applicazione le disposizioni previste in materia di decadenza e di prescrizione.

Nei casi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria. In sintesi, non si procederà al recupero delle somme corrisposte, in applicazione dei criteri generali in materia di indebiti

In caso di giudizi in corso, in primo grado o in appello, che hanno ad oggetto il tema della stessa circolare, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.

Rispetto ai ricorsi amministrativi pendenti per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali dovranno, invece, verificare se è possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In questi casi provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere, qualora il provvedimento adottato risulti pienamente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso.

I ricorsi, che risultano inoltrati al competente Comitato e non sono ancora inseriti nel rispettivo ordine del giorno, verranno riportati alle Strutture territoriali al fine di consentire le verifiche di cui al capoverso precedente.

Per quanto riguarda i ricorsi già inseriti nell’ordine del giorno del competente Comitato, le Strutture territoriali dovranno comunicare se sia stato emesso o meno in autotutela un provvedimento di liquidazione del trattamento ai superstiti, in modo che il Comitato possa prendere atto dell’eventuale
cessazione della materia del contendere.

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