Risposta – accertamento dipendenza causa di servizio ai fini pensione privilegiata

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Definitività dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata

Riportiamo il testo della nota inviata dall’Ufficio Relazioni Sindacali il 14 marzo 2023 in risposta alla lettera della Segreteria Nazionale pubblicata nel Flash n. 9/2023 del 4 marzo u.s.:

“… L’ Ispettorato Generale della Sanità Militare, in data 12 novembre 2020, con direttiva n. M-DSSMD REG 2020 0173664, ha effettivamente fornito indicazioni alle CMO di provvedere a compilare l’apposita sezione PP del verbale modello BL/B in occasione della trattazione di istanze di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e/o scrivibilità tabellare finalizzate anche all’accertamento del presupposto per il futuro diritto alla Pensione Privilegiata Ordinaria presentate da personale ancora in attività di servizio.

Con più recente direttiva, M DA934676 REG 2023 0021010 del 24 febbraio u.s., la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha, tuttavia, specificato che la pensione privilegiata può essere richiesta solo in data successiva al collocamento in congedo, previo diretto accertamento sanitario cui sottoporre l’interessato, non essendo possibile in atto “dare esito alle istanze di specie fondate sull’erroneo presupposto della sussistenza, fin già in attività di servizio, di una posizione previdenziale giuridicamente perfezionata, tale da ritenere acquisita la titolarità alla pensione privilegiata, sì da sollecitare la stesura preventiva di un giudizio di ascrivibilità ed al solo fine di precostituire un preteso diritto futuro ma, per ciò stesso, incerto nei contenuti “

Nella suddetta direttiva di PREVIMIL viene ancora precisato di tenere in debita considerazione che qualsivoglia diagnosi clinica è suscettibile di modifiche nel tempo, comportando che una valutazione prematura possa poi rivelarsi non più rispondente all’effettivo quadro sanitario deliberabile all’atto della cessazione dal servizio, con effetti sull’an e sul quantum del trattamento privilegiato”.

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