Indennità sostitutiva ferie non godute

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Il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo formalmente invitato a fruire delle ferie e di avere assicurato che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedire il loro godimento ovvero non dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo.

Il principio, già affermato dalla Cassazione, è stato in ultimo ribadito dal Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di Giudice del Lavoro con la Sentenza n. 3543/2021 resa in data 15 giugno 2022.

Nel caso di Specie il Tribunale ha respinto l’opposizione a un decreto che ingiungeva il pagamento dell’indennità per ferie non godute.

Nelle motivazioni della Sentenza, il Tribunale chiarisce che l’art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), ha stabilito che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”, che “la presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento de/limite di età” e che “eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto”.

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Occorre ricordare che la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma con riferimento agli articoli 3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost. ha evidenziato come la normativa introdotta dal legislatore del 2012 si prefigga il compito di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di “riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole” affermando che la stessa non esclude la possibilità di riconoscere comunque al lavoratore l’indennità per le ferie non godute nelle ipotesi di mancata fruizione per causa a lui non imputabile che si verifica non solo nell’ipotesi di eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest’ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale, dalle fonti internazionali e da quelle europee (cfr C. Cost. n. 95 del 2016).

Sul tema si è espressa anche la Cotte di Giustizia Europea (6 novembre 2018, Max-Planck) osservando che “”l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale… in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo automaticamente e Senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro. Con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare questo diritto» affermando la necessità che il giudice nazionale prenda «..in considerazione il diritto interno nel suo complesso” onde «pervenire a un’interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell’Unione»; la Corte di Giustizia ha inoltre individuato tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale (al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alte ferie) consistenti: a) nella necessità che il lavoratore venga invitato «se necessario formalmente» a fruire delle ferie e che venga nel contempo informato “in modo accurato e in tempo utile” che se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento» (punto 45); b) nella necessità di «evitare una situazione in cui l’onere di assicurarsi dell’esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore» (punto 43); c) sul piano processuale, nel prevedere che «l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto””.

Da ultimo con la sentenza 18140/2022, La Corte di Cassazione ha affermato che anche il dirigente pubblico (con potere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie) non perde il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di averlo formalmente invitato a fruire delle ferie e di avere assicurato che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedire il loro godimento ovvero non dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo (Cass. 2 luglio 2020, n. 13613).

Ritenuto di dovere fare applicazione dei principi innanzi richiamati, il Tribunale ha osservato come dai documenti esibiti in giudizio non risultasse in alcun modo che parte datoriale avesse esercitato la dovuta diligenza per porre il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie annuali alle quali aveva diritto in quanto l’unica nota prodotta in giudizio con la quale il lavoratore era stato formalmente invitato a godere 101 giornate di ferie maturate solo circa tre mesi prima del collocamento in pensione.

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