
Con l’ordinanza n. 8738/2026 la Corte di Cassazione ha chiarito che il certificato medico ha un valore probatorio che costituisce verità legale sindacabile solo attraverso una valutazione medica di pari livello.
Il caso da cui nasce questa pronuncia ha riguardato un dipendente licenziato con l’accusa di aver simulato una malattia per sottrarsi a mansioni indesiderate.
Nella fase di merito, la Corte d’Appello aveva ritenuto fondato il licenziamento, basandosi su alcuni indizi: il mancato acquisto dei farmaci prescritti e il fatto che il certificato era stato rilasciato dal medico di base, anziché da uno specialista.
Successivamente la Cassazione ha invece stabilito l’illegittimità del licenziamento, poiché, secondo l’art. 5 della L. n. 604 del 1966, l’onere della prova grava su chi licenzia e non è sufficiente avanzare sospetti dovendo i fatti essere dimostrati in modo certo.
Invero, secondo i giudici di legittimità, “l’onere della prova deve concernere la sussistenza di un evento che giustifica la cessazione del rapporto di lavoro in relazione alla singola fattispecie, vale a dire, quanto ai licenziamenti disciplinari, la sussistenza “di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell’impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi all’intensità del fatto volitivo” (Cass. n. 3395/1991, Cass. n. 9590/2001, Cass. n. 13188/2003). Tale onere probatorio gravante, per espressa previsione di legge, sul datore di lavoro, è tradizionalmente inteso con rigore e richiede la dimostrazione provare l’inadempimento del lavoratore, senza potersi limitare a fornire “indizi” delle asserite violazioni.
In particolare, quando un medico rilascia un certificato si assume una responsabilità rilevante sotto il profilo civile e professionale e, nella fattispecie, la Cassazione richiama i giudici di merito a non disconoscere una diagnosi sulla base di intuizioni personali o della cosiddetta “comune esperienza”. Anche una visita non specialistica o apparentemente semplice mantiene pieno valore legale. Ad esempio, una patologia come la sindrome depressiva può non manifestarsi con segni evidenti, ma resta valida se certificata da un medico.
Il giudice non può sostituirsi alla scienza medica e, in caso di contrasto tra quanto osservato dal datore di lavoro e quanto certificato dal medico, l’unica strada è l’accertamento medico-legale.
Senza una perizia che smentisca la diagnosi, il certificato mantiene piena efficacia. Mettere in dubbio le competenze del medico senza un supporto tecnico adeguato significa violare le regole del processo. In mancanza di una contro valutazione qualificata, il licenziamento risulta illegittimo.
La legge, inoltre, consente al datore di lavoro di utilizzare presunzioni semplici, ma solo se rispettano criteri rigorosi (art. 2729 c.c.). Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. Non è possibile costruire una colpevolezza sommando elementi isolati e scollegati tra loro. Ad esempio, il fatto che un lavoratore non acquisti i farmaci prescritti non dimostra automaticamente l’inesistenza della malattia: potrebbero esserci spiegazioni alternative, come la disponibilità dei medicinali o l’adozione di terapie diverse. La Cassazione rafforza così la tutela del lavoratore, stabilendo che il datore di lavoro deve utilizzare gli strumenti previsti dalla legge, come le visite fiscali, e non può basarsi su valutazioni soggettive o impressioni. Il diritto alla salute – garantito dall’art. 32 della Costituzione – non può essere compromesso da interpretazioni arbitrarie.





