Franchigia per le detrazioni IRPEF

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Con la circolare 2/E, l’Agenzia delle Entrate, ha diramato istruzioni in relazione alle novità del decreto di attuazione delle disposizioni previste dalla riforma fiscale in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche, in particolare al riguardo della riduzione di 260 euro sulle detrazioni, prevista dal legislatore per i contribuenti con redditi superiori a 50mila euro lordi conseguiti nel 2024.

L’importo della franchigia è pari a 260 euro, e si applica ai redditi superiori a 50mila euro che nel 2024 ricadono nel terzo scaglione in seguito all’accorpamento delle prime due aliquote.

La misura vale solo per l’anno d’imposta 2024, ma non si applica a tutte le detrazioni fiscali. Fanno eccezione le spese sanitarie, che restano completamente detraibili indipendentemente dalla franchigia, le erogazioni liberali in favore dei partiti politici previste dall’articolo 11 del dl 149/2013;

i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, del dl 34/2020;

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le detrazioni edilizie (ristrutturazioni, riqualificazione energetica, Superbonus, bonus mobili).

In base alle nuove disposizioni, per i redditi conseguiti nel 2024 si applica una franchigia di 260 euro, sotto la quale non si possono applicare detrazioni IRPEF. Se invece le agevolazioni utilizzabili risultano complessivamente superiori a questa cifra, allora si conteggiano in dichiarazione dei redditi per la parte eccedente.

La riduzione deve essere operata sull’importo della detrazione determinato in base alle regole contenute nel comma 3.bis dell’articolo 15 del Tuir. In base al quale le agevolazioni al 19% spettano:

  • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120mila euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra 240mila euro diminuito del reddito complessivo e 120mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120mila euro.

Significa che, a fronte di un reddito superiore a 120mila euro, la decurtazione si applica all’importo già ridotto nel modo esposto.

Ai fini del computo, il reddito complessivo è sempre assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (il reddito della prima casa e delle relative pertinenze non si conteggia).

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