Deduzione nel 730/2026 delle spese Badante per disabile grave

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Un nostro affezionato lettore chiede se è possibile portare integralmente in deduzione, le spese sostenute per l’assistenza prestata a un familiare convivente (disabile grave ai sensi della legge n. 104/1992), anche se resa da badante assunta con livello CS e non da persona in possesso di una qualifica professionale sanitaria. Al riguardo, la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 449/2025 ammette questa possibilità in virtù dell’art. 10, comma 1, lettera b) del TUIR che dovrebbe consentire la deduzione integrale delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, certificata ai sensi della Legge 104/1992. La menzionata pronuncia della Cassazione chiarisce che, con il termine assistenza specifica, il legislatore non ha inteso delimitare l’ambito di applicazione della norma a un particolare grado di specializzazione dell’assistente, ma ha inteso riferirsi alle spese necessarie all’assistenza del beneficiario, in ragione delle sue specifiche esigenze di cura. La deducibilità è quindi indipendente dalla natura specialistica della prestazione e dalla qualificazione professionale di chi la eroga. Il caso esaminato dalla Corte riguardava proprio l’assistenza prestata da collaboratrici domestiche a una persona invalida al 100%. L’Agenzia delle Entrate non ha però recepito questa sentenza. Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2026 continuano a prevedere che le spese deducibili ai sensi dell’art. 10 debbano riferirsi a particolari tipologie di assistenza qualificata:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • personale con la qualifica di educatore professionale;
  • personale qualificato addetto ad attività di animazione e terapia occupazionale.

Pertanto, chi sceglie di applicare il principio fissato dalla Cassazione è giuridicamente sostenuto dalla pronuncia ma deve essere consapevole che l’Ufficio potrebbe contestare la deduzione in sede di controllo formale. Come rilevato dalla stessa ordinanza 449/2025, resta in ogni caso percorribile la detrazione al 19% sulle spese di assistenza domestica per persone non autosufficienti, ai sensi dell’art. 15 TUIR, a condizione che il reddito complessivo non superi i 40.000 euro.

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