Il datore di lavoro deve tutelare l’integrità del lavoratore

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Il datore di lavoro è sempre e comunque responsabile per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità del lavoratore

Ancora una pronuncia in tema di sicurezza sul lavoro del tutto simile a quella di cui avevamo commentato sul nr. 52 del 24 dicembre 2020.

Grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure di sicurezza atte ad eliminare ogni pericolo di danno al lavoratore, fornendo la prova di avere posto in essere tutte le misure di sicurezza.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. L, con la Sentenza Num. 26512/2020 del 20 novembre 2020, a favore di un medico specialista in ginecologia ed ostetricia, in servizio presso il Policlinico Gemelli di Roma che proponeva ricorso, al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità del Policlinico per la epatopatia cronica attiva HCV correlata, contratta durante lo svolgimento del proprio lavoro presso il citato ospedale e riconosciuta allo stesso come dipendente da causa di servizio.
Il Ricorrente ha sostenuto che la sua patologia sarebbe stata conseguenza della mancata predisposizione, da parte della datrice di lavoro, di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare che il contagio si verificasse, con conseguente responsabilità della medesima per i danni lamentati, ai sensi dell’art. 2087 c.c..

Secondo Gli Ermellini, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017; 22710/2015; 18626/2013; 17092/2012; 13956/2012), la responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 27964/2018; 16645/2003; 6377/2003).

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Per la qual cosa, in particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa «peculiare», come nella fattispecie, a causa del rischio di contagio che può derivare dalla «manipolazione del sangue ed altro materiale di natura biologica» e dal «contatto continuo con i pazienti», la responsabilità del datore di lavoro imprenditore ai sensi dell’art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva e tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017, cit.; 340/2015; 15156/2011).

Nella fattispecie in esame il datore di lavoro non ha provato di avere adottato tutte le misure di sicurezza atte ad eliminare ogni pericolo di danno al lavoratore, fornendo la prova di avere posto in essere tutte le misure di sicurezza.

Pertanto, il datore di lavoro, quale garante ultimo della incolumità psico-fisica dei lavoratori, non deve limitarsi a predisporre le misure di sicurezza ritenute necessarie e ad informare i dipendenti delle stesse, ma deve, altresì, attivarsi e controllarne, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservazione (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4941/2018; 7405/2015; 12413/2013; 31679/2010), perché gli obblighi che l’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono solo alle attrezzature, ai macchinari ed ai servizi che egli fornisce o deve fornire, ma si estendono alla fase dinamica dell’espletamento del lavoro ed all’ambiente lavorativo, in relazione al quale, le misure e le cautele da adottare devono prevenire sia i rischi insiti in quell’ambiente, sia i rischi derivanti dall’azione di fattori ad esso  esterno ed inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova.

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