Legittimo l’uso della e-mail aziendale per comunicazioni sindacali

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In assenza di canali dedicati alle sole comunicazioni sindacali è legittimo l’utilizzo della posta elettronica aziendale anche per tali comunicazioni laddove esse non creino pregiudizio all’azienda.

Con sentenza n. 35644 del 5 dicembre 2022, la Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano annullato la sanzione disciplinare comminata da una Srl ad un proprio dipendente, rappresentante sindacale dei lavoratori, per aver utilizzato la email aziendale ai fini dell’invio, ai colleghi, di comunicazioni delle associazioni sindacali.

Secondo la Corte d’appello, la fattispecie in esame era regolata dall’art. 26, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, in base al quale “I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale”.

Atteso che il diritto di proselitismo è espressione del più ampio diritto di manifestazione del pensiero, la pretesa dell’azienda di vietare in modo assoluto che la posta elettronica aziendale fosse utilizzata per le già menzionate comunicazioni era da considerare non conforme all’art. 26 citato.

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Nella specie, era stato accertato che l’invio delle comunicazioni non era idoneo a creare pregiudizio all’attività aziendale, di tal ché esso era da ritenere legittimo.

La società datrice di lavoro si era rivolta alla Suprema corte, avanzando, tra i motivi d’impugnazione, censure volte a far valere asserite violazioni di legge.

Doglianze, queste, che la Sezione lavoro della Cassazione ha giudicato inammissibili, in quanto dirette, in realtà, a censurare la valutazione svolta in sede di merito, circa la rispondenza dell’attività di proselitismo in questione alle previsioni legislative richiamate.

Secondo gli Ermellini, infatti, la Corte territoriale aveva espresso una valutazione di merito delle condizioni e dei fatti di causa del tutto coerente con le disposizioni richiamate, correttamente considerando legittimo, in mancanza di canali dedicati alle sole comunicazioni sindacali, l’utilizzo della email aziendale anche per trasmettere informazioni sindacali che non creino pregiudizio all’azienda, in tal modo escludendone il divieto assoluto invocato dalla società.

Il Collegio di legittimità, nella sua decisione, ha reso alcune puntualizzazioni in ordine all’uso dello specifico strumento della casella di posta aziendale, attribuito a ciascun dipendente.
Certamente – si legge nel testo della sentenza – l’evoluzione delle modalità di comunicazione che negli ultimi decenni si è andata sempre più affermando anche nelle comunità aziendali, deve far ritenere compreso nella nozione di “spazi” deputati alle comunicazioni sindacali, anche lo strumento della posta elettronica.

In tale contesto, la previsione di un “canale” dedicato alle sole informazioni sindacali, messo a disposizione dal datore di lavoro, con soluzioni tecniche poste a suo carico, darebbe concreta attuazione all’obbligo datoriale di predisposizione di “appositi spazi”, e potrebbe essere più adeguato per evitare, soprattutto in contesti aziendali di grandi dimensioni, l’eccessivo affollamento della casella di posta aziendale, ove questo determini pregiudizio all’ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo.

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