L’Imposta Municipale Unica è dovuta anche sui posti auto scoperti

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Un nostro iscritto ci chiede se è legittima la richiesta di pagamento dell’IMU che il proprio comune di residenza gli ha intimato in relazione a un posto auto scoperto anche sui posti auto privato scoperto.

Al riguardo l’IMU sul posto auto (coperto o scoperto, garage, box o rimessa) è dovuta con l’eccezione che il posto auto sia una pertinenza della prima casa. Se lo spazio di sosta è associato ad un immobile diverso dall’abitazione principale, l’IMU è sempre dovuta.

La regola vale per tutti i Comuni ai sensi del comma 740 della legge 160/2019, in base al quale l’IMU non è dovuta sull’abitazione principale né sulle sue pertinenze (comma 741, lettera b).

Si intendono pertinenze della prima casa esclusivamente quelle classificate nelle tre categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna delle tre categorie ammesse, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

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Dunque, l’IMU è dovuta sul posto auto scoperto nel caso in cui si tratti di un’area di sosta che non rientra nelle pertinenze della prima casa (es. secondo posto auto).

Il calcolo dell’IMU si effettua sulla base della rendita catastale rivalutata dello 0,5%, moltiplicata per il coefficiente relativo alla categoria catastale. In questo modo si ottiene la base imponibile a cui poi si applica l’aliquota prevista dal Comune.

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