Con riferimento alle recenti determinazioni elaborate dall’ufficio Vili – Gestione Amministrativo-Contabile del personale della Polizia di Stato degli Uffici Centrali, datate 27 aprile u.s., concernenti il ricalcolo del conguaglio fiscale relativo alla fruizione del doppio buono pasto da parte del personale della Polizia di Stato, si ritiene necessario sottoporre all’attenzione di codesta Amministrazione alcune osservazioni di carattere giuridico, applicativo e sindacale in ordine all’impostazione interpretativa adottata.
In via preliminare, si ritiene di dover esprimere una ferma e netta contrarietà rispetto all’impostazione sottesa al provvedimento in esame, che appare non solo giuridicamente discutibile, ma anche lesiva delle prerogative sindacali e delle condizioni di lavoro del personale.
In particolare, si evidenzia la non cumulabilità dei buoni pasto nei casi in cui il personale sia impiegato, a giorni alterni, in doppio turno nella medesima giornata, così come disciplinato dall’art. 9, comma 7, dell’Accordo Nazionale Quadro.
Tale istituto, infatti, non costituisce in alcun modo una libera opzione organizzativa del lavoratore, bensì una modalità di impiego strettamente connessa ed esclusivamente riconducibile alle esigenze dell’Amministrazione. Non a caso, il ricorso al turno settimanale a giorni alternati è assoggettato a preventivo accordo con le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 7, comma 6, dell’ANQ, a conferma della sua natura eccezionale e della necessità di un bilanciamento dell’esigenza dell’Amministrazione con le tutele del personale.
Appare, pertanto, del tutto inaccettabile che le conseguenze economiche derivanti da scelte organizzative unilaterali o comunque imputabili all ’ Amministrazione possano ricadere sui colleghi, mediante un’interpretazione che finisce per penalizzare proprio coloro che assicurano, con flessibilità e spirito di servizio, la funzionalità degli uffici.
A ciò si aggiunga che l’espletamento del doppio servizio giornaliero effettuato a giorni alterni, nei termini sopra richiamati, non determina in alcun caso il superamento dell’orario settimanale contrattualmente previsto delle 36 ore, escludendo dunque qualsiasi presupposto che possa giustificare un trattamento fiscale deteriore e penalizzante rispetto tutti gli altri.
In primo luogo, si rileva come l’inquadramento del secondo buono pasto quale componente eccedente i limiti di esenzione fiscale sollevi evidenti perplessità, laddove non tenga adeguatamente conto della natura giuridica dell’istituto.
Quest’ultimo, si configura quale misura sostitutiva del servizio mensa e, pertanto, strettamente funzionale all’organizzazione del lavoro e alle esigenze dell’Amministrazione, piuttosto che espressione di una capacità contributiva ulteriore in capo al dipendente.
Tale impostazione appare non coerente con i principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nella misura in cui determina un trattamento deteriore per il personale impiegato in condizioni operative particolarmente gravose, finendo per assoggettare a imposizione fiscale una prestazione che non ha natura retributiva in senso proprio, bensì meramente compensativa di un servizio non reso dall’Amministrazione.
Sotto ulteriore e concorrente profilo, desta rilevanti perplessità la modalità di applicazione retroattiva del meccanismo di recupero delle somme ritenute indebitamente non assoggettate a imposizione, con riferimento a periodi d’imposta già conclusi.
Tale modalità operativa appare porsi in contrasto con i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento legittimo e buona fede nei rapporti tra amministrazione e amministrati, come costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa e tributaria, nonché con i criteri di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
Non può, inoltre, essere trascurato come la fruizione del doppio buono pasto derivi, nella generalità dei casi, da esigenze di servizio non derogabili, connesse a turnazioni prolungate, impieghi operativi continuativi e situazioni in cui risulta oggettivamente impossibile accedere al servizio mensa o usufruire di adeguate pause per la consumazione dei pasti. In tale contesto, l’eventuale assoggettamento a imposizione fiscale della quota eccedente si traduce, di fatto, in un aggravio economico a carico dei colleghi direttamente derivante dall’organizzazione del servizio, determinando una evidente distorsione del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e trattamento economico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il SIULP ritiene imprescindibile un complessivo riesame della materia, volto a ricondurre l’interpretazione e l’applicazione della normativa fiscale entro un quadro coerente con i principi generali dell’ordinamento, con le disposizioni pattizie vigenti e con le peculiarità del rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato.
Si rappresenta, pertanto, l’esigenza che codesta Amministrazione voglia sospendere, in via cautelativa, ogni iniziativa volta al recupero delle somme, attivando contestualmente un confronto istituzionale con le Organizzazioni Sindacali, nonché promuovendo, nelle sedi competenti, un intervento chiarificatore idoneo a scongiurare interpretazioni suscettibili di determinare effetti irragionevolmente penalizzanti per il personale interessato.
In attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
20260429 – Rielaborazione certificazione unica 2026 a seguito di conguaglio fiscale-



