Monetizzazione delle ferie non godute per i dipendenti pubblici

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Il diritto alla retribuzione delle ferie non godute matura non solo nel caso in cui le richieste siano state rigettate per esigenze di servizio, ma anche nel caso in cui l’ente di appartenenza non abbia informato – in maniera tempestiva, accurata e trasparente – i dirigenti ed i dipendenti che hanno delle ferie non godute con la espressa precisazione che la mancata richiesta determina, come conseguenza, il venire meno del diritto alla loro fruizione.

Il principio di diritto è stato enunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 19/2025 del 13 gennaio 2025che ha definito un caso di mancata monetizzazione delle ferie non godute con riferimento al comparto sicurezza e difesa.

Il giudizio nasce dall’impugnazione di un provvedimento con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) aveva parzialmente respinto la richiesta – avanzata da un finanziere – del riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ferie non fruite.

Secondo l’Amministrazione, tale mancata fruizione sarebbe da ritenere attribuibile alla volontà del lavoratore, che non aveva presentato un’istanza per usufruire dei giorni maturati prima del collocamento in aspettativa che ha preceduto il suo pensionamento.

In altre parole, il finanziere, in base alla normativa vigente, prima di mettersi in aspettativa, avrebbe dovuto godere di tutte le ferie rimanenti, pena la decadenza da tale diritto.

Il TAR, invece, adottando una prospettiva differente, ha accolto il ricorso riconoscendo il diritto del ricorrente a ricevere l’indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti. La decisione del Tribunale poggia sulla mancanza di un’informazione completa, chiara e trasparente da parte del datore di lavoro circa le conseguenze derivanti dalla mancata fruizione delle ferie.

La decisione conferma l’importanza di un comportamento diligente e trasparente da parte delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di diritto dell’Unione Europea e a tutela dei diritti dei lavoratori.

Invero, il TAR richiama la pronuncia della Corte di Giustizia UE nella causa C-218/22, che stabilisce che il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi laddove il lavoratore non abbia potuto beneficiare di tale diritto per mancanza di una specifica informazione da parte del datore di lavoro.

La Corte di Giustizia ha chiarito, infatti, che il datore di lavoro è tenuto a garantire che il lavoratore sia posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto a godere delle ferie annuali retribuite, informandolo tempestivamente e accuratamente delle conseguenze della mancata fruizione. Tale obbligo si estende anche alla necessità di sollecitare formalmente il lavoratore a godere dei giorni maturati.

L’onere probatorio grava in capo al datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver esercitato “tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite”. Diversamente, continua il TAR, “l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta”.

Ebbene, nel caso in esame il TAR ha evidenziato come l’Amministrazione non abbia assolto all’onere della prova, non avendo dimostrato di aver fornito al ricorrente una comunicazione adeguata e completa sulle conseguenze della mancata richiesta di fruizione delle ferie. Questa carenza informativa, osserva il Collegio, rende illegittima l’estinzione del diritto alle ferie non godute e, conseguentemente, il mancato riconoscimento dell’indennità sostitutiva.

La sentenza ribadisce, inoltre, che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non può operare automaticamente in tutti i casi, ma è limitato alle situazioni in cui il datore di lavoro dimostri di aver adempiuto all’obbligo di informazione e di sollecito verso il dipendente. In assenza di tali comportamenti, come nel caso di specie, la mancata fruizione delle ferie non può essere considerata imputabile esclusivamente alla volontà del lavoratore.

Al riguardo, occorre ricordare che la questione delle sorti delle ferie pregresse e non godute è stata affrontata anche dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni che ha confermato il carattere di irrinunciabilità delle ferie affermando che la monetizzazione delle ferie pregresse e non godute configura “un’eccezione non contemplata neanche dalla normativa contrattuale” (cfr. parere ARAN del 09.02.2024 e art. 28 del CCNL 16.10.2008).

In definitiva, – anche alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza europea (Corte UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47) – tenuto conto del vigente divieto di monetizzazione delle ferie – è onere dell’amministrazione vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti.

Pertanto, l’Amministrazione quale datore di lavoro pubblico:

  • non può sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto alle ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali;
  • deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto;
  • deve assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario anche formalmente – a fruirne in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte.

Qualora ciò non accada, il lavoratore avrà il diritto di richiedere il pagamento dell’indennità relativa ai giorni di ferie accumulati negli anni, nella misura pari alla retribuzione lorda per ogni giorno non goduto, oltre ai riflessi previdenziali

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