Il 5 marzo 2025, con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2025 n. 13, è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo dell’ISEE, con esclusione fino a 50.000 euro dei titoli di Stato e prodotti di risparmio garantiti dallo Stato e con nuove agevolazioni per i disabili o non autosufficienti.
Il provvedimento modifica il precedente decreto 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornando il Regolamento per la determinazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente. La modifica era stata prevista dalla Manovra dello scorso anno ma è rimasta inattuata fino ad oggi, tanto che gli attestati finora rilasciati sono stati calcolati con le vecchie regole.
Il provvedimento prevede anzitutto l’esclusione dal patrimonio mobiliare ai fin ISEE, fino a un massimo di 50.000 euro, del valore dei titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale garantiti dallo Stato.
Il decreto introduce, inoltre, ulteriori vantaggi per le famiglie con componenti disabili o non autosufficienti.
Vengono esclusi dal reddito familiare e dal calcolo dell’ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche a favore di componenti con disabilità.
Il parametro della scala di equivalenza è maggiorato di 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, aumentando così il peso specifico di tali soggetti nel calcolo complessivo.
L’ISEE corrente può essere richiesto in presenza di variazioni della situazione lavorativa o della situazione reddituale superiore al 25% rispetto a quello calcolato in via ordinaria.
L’ISEE corrente viene calcolato aggiornando i redditi rispetto a quelli utilizzati nell’ISEE ordinario, mantenendo invariato l’indicatore patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza. I redditi presi in considerazione sono:
- Redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati percepiti nei 12 mesi precedenti la richiesta.
- Redditi da attività d’impresa o lavoro autonomo, calcolati con il criterio di cassa (differenza tra ricavi/compensi percepiti e spese sostenute nei 12 mesi precedenti).
- Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti negli ultimi 12 mesi, con esclusione di quelli per disabilità non inclusi nel reddito IRPEF.
L’ISEE corrente ha validità di sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo ulteriori variazioni nella situazione lavorativa o nei trattamenti percepiti.
Dal 1° aprile di ogni anno, può essere richiesto anche in caso di una variazione dell’indicatore della situazione patrimoniale superiore al 20% rispetto a quello ordinario. In questo caso, la validità è fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Per richiedere l’ISEE corrente, è obbligatorio presentare il Modulo sostitutivo della DSU, la documentazione attestante le variazioni della situazione lavorativa e le prove aggiornate sulle componenti reddituali.
Le attestazioni emesse con le precedenti regole rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza ma le famiglie potranno richiedere una nuova attestazione ISEE applicando le regole del nuovo decreto.