Con l’ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, la Corte di Cassazione, confermando un orientamento ormai consolidato (sentenza n. 12649 del 10 maggio 2023), ha ribadito che l’esonero dal lavoro notturno del caregiver non richiede che il familiare assistito sia stato riconosciuto in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. È sufficiente il riconoscimento della semplice condizione di disabilità prevista dalla stessa legge.
Il datore di lavoro che imponga l’assegnazione al turno notturno incorre nella sanzione prevista dall’art. 18 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, che prevede l’arresto da due a quattro mesi con l’ammenda da 516 a 2.582 euro. Si tratta della stessa sanzione prevista per l’impiego al lavoro notturno delle lavoratrici durante il periodo di tutela della maternità.
Il diritto può essere esercitato per tutta la durata della situazione che ne legittima il riconoscimento e, salvo diversi accordi organizzativi con il datore di lavoro, non deve essere rinnovato per ogni singolo turno.
Nelle motivazioni dell’ordinanza, i giudici attribuiscono rilievo, anzitutto, al dato letterale della disposizione. La norma, infatti, richiede esclusivamente che il lavoratore abbia a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, senza subordinare il beneficio al riconoscimento della situazione di gravità previsto dall’art. 3, comma 3 della stessa legge.
Secondo la Cassazione, il requisito della gravità costituisce una condizione ulteriore che il legislatore ha espressamente previsto per altri istituti di tutela, come i permessi retribuiti, il congedo straordinario o le limitazioni al trasferimento del lavoratore.
L’assenza di un analogo richiamo nella disciplina del lavoro notturno, secondo i giudici di legittimità, non può essere colmata attraverso un’interpretazione restrittiva della norma. A sostegno di tale conclusione, la Corte richiama il consolidato principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (Cass. n. 1867 del 1982; Cass. n.1248 del 1984; Cass. N. 5085 del 1991, Cass. N. 20898 del 2007) secondo il quale, quando il legislatore ha inteso subordinare un beneficio alla gravità della disabilità lo ha previsto espressamente e dove tale requisito non compare, non può essere introdotto dall’interprete.
La Suprema Corte chiarisce, inoltre, il significato dell’espressione “a proprio carico”, che non individua un particolare grado di invalidità o di compromissione della persona assistita, ma descrive il rapporto di assistenza, cura e responsabilità che lega il lavoratore al familiare con disabilità.
La previsione dell’esonero dal lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico un familiare con disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992, è contenuta nell’articolo 53 n. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che letteralmente recita: «non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni».
Per quel che concerne, nello specifico, il personale della Polizia di Stato il beneficio è ribadito dalla contrattazione collettiva di settore, in particolare, dall’articolo 18 del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 che lo prevede per “i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Le definizioni di lavoro e di lavoratore notturno sono rinvenibili nel Decreto legislativo 532/1999 (articolo2), nel Decreto legislativo 66/2003 (art 1 comma 2) e nel Decreto-legge 112/2008 convertito in Legge 133/2008.
Il lavoro notturno va inteso come quella attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive, comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino. Per i lavoratori della Polizia di Stato detto periodo si identifica con il turno 1/7.
Sebbene dal tenore letterale della normativa non emerga alcun riferimento allo stato di gravità o meno dell’assistito, il Dipartimento della P.S., sostiene che l’esenzione in argomento deve essere riconosciuta solo in presenza del connotato di gravità previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche (nota n. 333-A/9806.G.3.2/4015-2019 del 9 aprile 2019).
A sostegno della propria posizione lo stesso Dipartimento richiama una sentenza del Consiglio di Stato –(Sezione Seconda n. 08798/2022 del 17 ottobre 2022), peraltro in controtendenza rispetto a molteplici pronunce dei TAR, concordi nell’affermare il principio che “richiedere che l’handicap del disabile presenti connotazione di gravità, finisce con attribuire una valenza additiva alla normativa in esame, introducendo surrettiziamente un requisito non richiesto, peraltro, in una materia, come quella della tutela dei diritti dei disabili, coperta da garanzie costituzionali. Materia che non tollera elisioni della tutela garantita dal legislatore se non nell’ambito di quanto esplicitamente tipizzato” (T.A.R. Campania Napoli, Sentenze 1° febbraio 2019 n. 540 e 10 dicembre 2021 n. 07962; T.A.R. Marche I, Sentenza n. 00199/2019 pronunciata nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2019).
Con nota inviata dalla Segreteria Nazionale in data 8 febbraio 2024 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica (https://siulp.it/esonero-lavoro-notturno-problemi-interpretativi/), la Segreteria Nazionale del Siulp ha segnalato il problema evidenziando, altresì, il contrasto giurisprudenziale e rappresentando la necessità di correggere una interpretazione che, pur nel silenzio della norma e in difetto di inequivoche indicazioni sistematiche, introduce surrettiziamente un requisito aggiuntivo, quale la gravità della situazione di handicap, concretizzando una indebita interpolazione ermeneutica del testo in un ambito, quale quello dei diritti dei disabili, insuscettibile di limitazioni di tutela al di fuori di una chiara presa di posizione del legislatore.






