Cause di servizio: importante decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in favore del personale in servizio

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Ultimo aggiornamento 22/07/2019

Bene ha fatto il SIULP a stipulare la convenzione, in esclusiva per gli iscritti Siulp con lo Studio Legale Associato Guerra.

La professionalità, la serietà e la tradizione dello studio legale, oltre alla tutela dei singoli casi, come richiesto dal Siulp si estrinseca anche nell’affermare principi generali a tutela delle legittime aspettative dei poliziotti.

E’ il caso della sentenza della Corte di Cassazione in merito al diritto alla pensione privilegiata e quello di ricorrere alla Corte dei Conti in caso di decreto negativo per la dipendenza da causa di servizio.

Riportiamo di seguito l’articolo tratto dal sito avvocatoguerra.it, a cura dello Studio Legale Associato Guerra

Finalmente la decisione che tanti, tantissimi appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico ancora in servizio attendevano.

La Cassazione a Sezioni Unite conferma la possibilità di ricorrere alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio anche per il personale tutt’ora in attività.

Una decisione di straordinaria importanza soprattutto per tutti coloro che si sono visti negare la dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni con provvedimenti notificati successivamente al gennaio 2002. Difatti, come noto, dopo tale data i provvedimenti amministrativi sulla dipendenza da causa di servizio emessi nel rispetto del d.P.R. 461/2001 costituiscono accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (l’art. 12 del suddetto dPR recita: “Unicità di accertamento. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”).

Tale disposizione normativa giustamente preoccupa tutti coloro che, in servizio attivo, si sono visti respingere le proprie istanze, tenuto conto che nell’unicità dell’accertamento, la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio assume fondamentale importanza soprattutto ai fini del diritto alla pensione privilegiata.

Ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. 1092/73, infatti, al personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile, che riporti infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al d.P.R. 915/78, spetta, a domanda, la pensione privilegiata indipendentemente dagli anni di servizio prestati.

È evidente quindi l’importanza di poter oggi ottenere durante il servizio una pronuncia favorevole sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni riportate nell’adempimento del dovere, per ipotecare il diritto al (futuro) trattamento pensionistico di privilegio.

Finora, in caso di diniego di tale riconoscimento in sede amministrativa, l’interessato poteva unicamente ricorrere al Tar (entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto), ritenuta unica giurisdizione competente per il personale in attività di servizio.

In pratica, finora, il personale in attività aveva solo una parziale tutela dei propri diritti. Il Tar, infatti, nonostante la finalità della pronuncia amministrativa ex art. 12 dPR 461/2001 sulla dipendenza da causa di servizio, difficilmente ritiene ammissibile il ricorso diretto a sindacare nel merito la valutazione del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) sul presupposto della “discrezionalità tecnica” di detto parere. Inoltre, quando il Tar accoglie il ricorso, si limita esclusivamente all’annullamento dell’atto, senza sostituire con la propria decisione il decreto negativo, rinviando la documentazione all’Amministrazione resistente per una nuova pronuncia, che potrebbe ancora una volta essere negativa, come spesso accade!

I poteri istruttori e di merito dalla Corte dei conti sono invece diversi e decisamente più ampi.

In tale Sede giurisdizionale, nel rispetto del contraddittorio, il Giudice può entrare nel merito della vicenda professionale del ricorrente e nella concreta valutazione dell’infermità o della lesione in rapporto all’attività prestata disponendo a tal fine l’acquisizione di apposita Consulenza Tecnica d’Ufficio che, sulla base della documentazione in atti, comprese eventuali perizie di parte e quasi sempre su visita diretta dell’interessato che può essere assistito dal proprio perito medico legale, esprime un nuovo parere sulla dipendenza da causa di servizio.

La Corte dei conti, quindi, in perfetta autonomia, può valutare concretamente tutti gli elementi, i fattori di servizio e le circostanze ambientali e operative incidenti causalmente o concausalmente sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità, con una sentenza che, se positiva, non soltanto annulla il decreto negativo, ma dichiara la dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, senza necessità di ulteriore istruttoria da parte dell’Amministrazione.

La decisione della Corte ha oltretutto l’effetto di annullare il decreto negativo, che verrà sostituito da un nuovo provvedimento emesso in ottemperanza della decisione giudiziale, senza rischi di amare sorprese.

Orientati dalla nostra pluriennale esperienza nel diritto pensionistico, avevamo da tempo deciso di ricorrere alla Corte dei Conti avverso i decreti negativi riguardanti il personale in servizio, con lo specifico obiettivo di ottenere una sentenza che dichiarasse unicamente la dipendenza da causa di servizio quale presupposto per la (successiva) pensione privilegiata.

Tuttavia, alcune pronunce della Corte dei conti avevano dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo possibile per il personale in servizio impugnare i decreti negativi sulla dipendenza esclusivamente dinanzi al TAR, e ciò nonostante l’unicità d’accertamento stabilita dall’art. 12 del d.P.R. 461/2001, che, come sopra detto, avrebbe effetti sostanziali anche ai fini della pensione di privilegio.

Stando così le cose, con un apposito ricorso per regolamento di giurisdizione presentato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro il Ministero della Difesa abbiamo chiesto di affermare la competenza giurisdizionale della Corte dei conti nei casi in cui si controverta sulla sola dipendenza da causa di servizio del personale appartenente al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico ancora in attività di servizio, quale presupposto del diritto a “successiva” pensione privilegiata.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’importantissima ordinanza n. 4325/14 del 24 febbraio 2014, ci ha dato ragione.

Dopo avere espressamente negato ogni rilevanza alla circostanza che il ricorrente si trovi ancora in servizio, ha accolto il ricorso confermando la giurisdizione dell’adita Corte dei conti anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta dal personale in servizio quale presupposto del diritto a successiva pensione privilegiata.

A questo punto, finalmente, anche il personale in servizio potrà avere piena tutela dei propri diritti potendo contestare il decreto negativo del Ministero con l’utilizzo dei rituali mezzi istruttori (perizie, atti etc.), nel pieno rispetto del contraddittorio e garanzia di effettiva parità tra le parti in causa.

Non solo, il ricorso dinanzi alla Corte dei conti potrà essere proposto senza limiti di tempo, non essendo previsto alcun termine decadenziale, ed anche nell’ipotesi in cui non sia stato proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero il ricorso stesso sia stato respinto, avendo l’interessato la possibilità di rimettere tutto in gioco sia ai fini pensionistici che, se necessario, di carriera.

Considerazioni conclusive sulla TUTELA GIURISDIZIONALE

Sono compatibili i due contestuali ricorsi:

  • dinanzi alla Corte dei conti ai fini dell’accertamento della causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata;
  • dinanzi al TAR ai fini dell’equo indennizzo.

Il personale interessato a ricorrere alla Corte dei conti dovrebbe essere:

  • chi voglia ottenere durante l’attività tutti i benefici connessi alla causa di servizio negata e garantirsi il diritto (futuro) alla pensione privilegiata;
  • chi è stato dichiarato parzialmente inidoneo al servizio, che potrebbe vantare il diritto alla permanenza nel ruolo militare con mansioni d’ufficio e garantirsi la pensione privilegiata in caso di dispensa;
  • chi è stato dichiarato assolutamente inidoneo al servizio militare incondizionato che oltre a transitare ai ruoli civili, potrebbe beneficiare della pensione privilegiata (art. 139 del T.U. 1092/73).
  • chi, anche se riconosciuto idoneo a seguito della contratta menomazione, voglia ipotecare il proprio futuro con il preventivo riconoscimento della causa di servizio ai fini del diritto a pensione privilegiata per infermità negata.

Nell’apposita sezione del nostro sito trovate la convenzione  SIULP con lo studio Guerra riservata agli iscritti

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