Il diritto del caregiver agli “accomodamenti ragionevoli”

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Con la sentenza C-38/24 dell’11 settembre 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato i confini applicativi della normativa antidiscriminatoria, estendendo gli “accomodamenti ragionevoli” anche a lavoratori e lavoratrici caregiver, ovvero a coloro che, pur non presentando una disabilità personale, prestano assistenza a un familiare disabile. Si tratta di una lettura estensiva del principio di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in connessione con la direttiva 2000/78/CE e in ossequio al “modello sociale della disabilità”.

Il concetto di soluzione/accomodamento ragionevole trova fondamento nell’articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Si tratta di quelle modifiche o adattamenti necessari, appropriati e non eccessivamente onerosi, adottati nei singoli casi per consentire alle persone con disabilità il pieno godimento dei propri diritti su base di uguaglianza.

In Italia, il Decreto Legislativo n. 62/2024 mira a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali da parte delle persone con disabilità, anche attraverso il riconoscimento di accomodamenti ragionevoli per i contesti lavorativi.

In particolare, l’art. 5 bis della L. n. 104 del 1992, introdotto dallo stesso decreto, definisce l’accomodamento come l’insieme di misure necessarie, pertinenti, appropriate e adeguate, da valutare rispetto all’entità della tutela richiesta, al contesto specifico e alle risorse disponibili

Adesso, allineandosi al diritto europeo e alle posizioni espresse dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9104 depositata il13 aprile 2026, ha rafforzato la tutela dei caregiver, avvicinandone la protezione a quella prevista per le persone con disabilità.

Il principio centrale espresso dal Supremo Collegio è che può configurarsi una discriminazione indiretta non solo nei confronti del lavoratore disabile, ma anche del lavoratore che subisce un pregiudizio in ragione dell’assistenza prestata a un familiare disabile. In questo quadro, il datore di lavoro è tenuto a adottare “accomodamenti ragionevoli” stabili e non meramente temporanei, purché non comportino oneri sproporzionati.

La questione di fatto ha riguardato una dipendente di ATAC, operatrice di stazione e madre di un figlio con disabilità, che aveva chiesto, inutilmente, l’assegnazione stabile al turno mattutino. Il ricorso era stato respinto dal Tribunale e poi dalla Corte d’Appello, che avevano escluso la discriminazione, ritenendo la lavoratrice già sufficientemente agevolata.

La Cassazione ha censurato la decisione d’appello, osservando che il giudice non aveva valutato adeguatamente la necessità di soluzioni strutturali e non provvisorie, in presenza di una condizione di assistenza stabile e duratura. Inoltre, ha sottolineato che non si può limitare il confronto ai soli lavoratori disabili diretti, perché la discriminazione va valutata rispetto alla specifica situazione del caregiver e alle sue esigenze di cura.

È stato ritenuto rilevante anche il fatto che l’azienda avesse già previsto, in altri casi, assegnazioni stabili a turni agevolati per lavoratori con inidoneità, dimostrando quindi l’esistenza di margini organizzativi non adeguatamente considerati nel caso concreto.

Infine, la Corte ha affermato che:

  • l’adozione di misure solo temporanee non è sufficiente quando la disabilità (anche del familiare assistito) è permanente;
  • è discriminatorio trattare situazioni con esigenze diverse come equivalenti;
  • è discriminatorio anche il mancato riscontro del datore alla disponibilità del lavoratore a soluzioni alternative, inclusa l’eventuale adibizione a mansioni inferiori, se ciò può evitare la compromissione della vita lavorativa.
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