Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa l’avvio di un trattamento laser allo scopo di cancellare un tatuaggio, non evita l’esclusione da una selezione per entrare nelle forze di polizia, se il segno sulla pelle è ancora visibile durante la fase degli accertamenti sanitari.
Il principio è stato, in ultimo, ribadito dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza n. 3563 pubblicata il 26 febbraio 2026 che ha respinto il ricorso di un candidato, escluso da un concorso per l’ingresso nella Guardia di Finanza.
Durante gli accertamenti sanitari della relativa procedura selettiva la commissione medica aveva rilevato, tra gli elementi che hanno portato alla decisione di esclusione dal concorso, la presenza di un tatuaggio sull’avambraccio sinistro, ritenuto visibile con l’uniforme di servizio.
Presentando ricorso al TAR, il candidato aveva sostenuto che il tatuaggio non fosse deturpante per il corpo, né incompatibile con il decoro dell’uniforme evidenziando di aver già iniziato un trattamento laser per eliminarlo e che, dunque, trattavasi di problema ormai in via di soluzione.
I giudici del Tribunale Amministrativo, nella sentenza in commento, dopo aver ricordato che nei concorsi pubblici la disciplina fondamentale è quella contenuta nel bando, il quale stabiliva che i tatuaggi costituiscono causa di esclusione quando risultano visibili con qualsiasi uniforme in uso, hanno chiarito che l’unico accertamento richiesto, per valutare l’idoneità del partecipante alla procedura selettiva – e al posto di lavoro fosse quello della visibilità del tatuaggio per chi deve indossare la divisa della Guardia di Finanza.
La possibilità di rimozione non rileva poiché i requisiti fisici, richiesti per partecipare a una procedura selettiva, devono essere posseduti in un momento preciso, che normalmente coincide con la scadenza del termine per presentare la domanda, oppure con il momento degli accertamenti sanitari.
Consentire a un candidato di regolarizzare la propria posizione dopo quel momento significherebbe introdurre una ingiustificata disparità, rispetto agli altri concorrenti che si erano presentati al concorso nel modo corretto.
Pertanto, secondo i giudici, il tatuaggio avrebbe dovuto essere già completamente rimosso al momento dei controlli medici. Il semplice avvio del trattamento laser non è sufficiente, perché il requisito richiesto dal bando non è la cancellazione futura del tatuaggio, ma la sua assenza o invisibilità al momento della verifica.
Concludendo, quindi, i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data fissata dalla procedura selettiva. Non è sufficiente dimostrare che il candidato si stia attivando per adeguarsi successivamente poiché le regole contenute nel bando sono sempre vincolanti e non possono essere disapplicate o derogate dalla commissione o dal giudice, se – come in questo caso – risultano trasparenti e legittime.



