Legittima la sospensione del lavoratore che rifiuta la mascherina

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E’ legittimo sospendere il dipendente che durante la pandemia rifiuta di indossare la mascherina adducendo ragioni poco credibili. Ciò perché il datore di lavoro è obbligato per legge a garantire la tutela della salute dei propri dipendenti e ad adottare tutte le misure che si rendono necessarie per
prevenire il verificarsi di eventi dannosi.

Legittima pertanto la sanzione irrogata al lavoratore, che durante la pandemia rifiuta d’indossare la mascherina adducendo ragioni pretestuose e lesione dei diritti costituzionali.

Il principio è enunciato nella sentenza del 4 giugno 2021 del Tribunale di Venezia che ha confermato la sanzione della sospensione per tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione irrogata nei confronti di un dipendente.

La vicenda di fatto ha riguardato un operatore ecologico che durante il periodo della pandemia Covid ha disatteso l’imposizione dell’uso della mascherina sul posto di lavoro, adducendo la lesione di importanti diritti sanciti a livello costituzionale.

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La società datrice notificava al dipendente una contestazione disciplinare, non solo per aver contravvenuto a un obbligo di legge, ma ha anche per aver istigato i colleghi a fare altrettanto.
La questione perveniva, alfine, alla cognizione del Tribunale che riteneva legittima la sanzione disciplinare irrogata al dipendente sulla base della considerazione che il datore di lavoro è tenuto per legge a tutelare la salute dei propri lavoratori e ad adottare a tale fine tutte le misure necessarie.

Nella motivazione della Sentenza si legge che durante il periodo della pandemia l’obbligo della mascherina è stato ribadito nello specifico dal DL n. 18/2020 e dal protocollo siglato dal Governo il 14 marzo 2020, integrato dal successivo protocollo del 24 aprile 2020, con cui sono state emanate le linee guida necessarie alle aziende per adottare le misure anti-contagio. Misure tra le quali figura proprio l’obbligo delle aziende di mettere a disposizione dei propri dipendenti le mascherine quando, per svolgere le proprie mansioni, non possono rispettare il distanziamento dai colleghi.

Inoltre, la società datrice risultava aver adottato un proprio protocollo di Sicurezza in cui è presente un intero paragrafo dedicato alle mascherine e l’aggiornamento al DVR della Divisione Ambiente del 14 settembre 2020 contempla tra i dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche.

Il tribunale conclude che nella situazione di grave pandemia che ha colpito il mondo intero l’uso della mascherina non può ritenersi un obbligo gravoso. Il datore, imponendo ai dipendenti l’uso dei dispositivi di protezione individuali, adempie solo al dovere di proteggere la loro salute. Ingiustificato è, quindi, il rifiuto del dipendente d’indossare la mascherina al lavoro e nelle riunioni, così come l’invettiva nei confronti dell’azienda contenuta in una email, con cui il lavoratore dichiarava l’obbligo imposto “incostituzionale e illegittimo”.

La condotta del lavoratore viola inoltre la disposizione del Codice Disciplinare, che prevede che: “Nel caso in cui un lavoratore non ottemperi alle disposizioni di legge e/o aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza, verrà irrogata la sanzione, secondo la gravità del caso, del rimprovero verbale, fino a dieci giorni di sospensione.”

La Sentenza del Tribunale di Venezia è consultabile qui

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