I messaggi scambiati in un gruppo WhatsApp privato tra colleghi, sono tutelati dalla segretezza della corrispondenza (art. 15 Costituzione) e, anche se contenenti critiche pesanti o insulti verso il datore di lavoro, non possono essere utilizzati per attivare procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente.
La giurisprudenza di merito (sent. 122/2026, Corte appello Ancona 101/2026 del 19 febbraio 2026, Cassazione 5334/2025) considera tali chat come conversazioni riservate e inviolabili, a meno che non siano gruppi aziendali ufficiali.
I giudici di merito hanno chiarito che anche se un partecipante decide di fare la spia, il messaggio non perde la sua natura di comunicazione riservata, il datore di lavoro non può acquisire né utilizzare tali informazioni per fini disciplinari. La provenienza dei file non giustifica l’invasione della privacy dei dipendenti, rendendo le prove raccolte del tutto inutilizzabili contro il lavoratore che ha espresso una opinione critica o offensiva.
Anche la Cassazione ha ritenuto che i contenuti delle chat tra colleghi siano riservate e inviolabili, a meno che non siano espresse in gruppi aziendali ufficiali, enunciando il principio che anche se gli screenshot vengono inoltrati al datore di lavoro da un componente della chat, i messaggi restano inutilizzabili per il procedimento disciplinare, e ciò pure nel caso che i messaggi scambiati nel gruppo WhatsApp tra colleghi contengano critiche pesanti o insulti verso il datore di lavoro. (sent. 122/2026, 101/2026, Cassazione 5334/2025).
La regola generale è che le conversazioni su WhatsApp tra destinatari determinati sono protette dalla Costituzione ed equiparate alla vecchia posta sigillata. Il datore di lavoro che utilizza questi contenuti per infliggere sospensioni o multe viola la legge.
La legge protegge queste comunicazioni in modo assoluto e la riservatezza è garantita da elementi tecnici precisi:
– accesso limitato a soggetti determinati;
– dispositivi protetti da credenziali personali;
– piattaforma che assicura l’esclusività dei destinatari.
Di conseguenza, l’espressione di una critica al superiore in un gruppo chiuso tra colleghi, non trasforma una comunicazione privata in un atto rilevante sotto il profilo disciplinare e il diritto di critica tra colleghi in un ambiente protetto resta insindacabile dall’azienda, che non ha il potere di trasformarsi in un censore delle conversazioni private.
Pertanto, il datore che decide di agire basandosi su queste “soffiate” rischia l’annullamento della sanzione e il risarcimento del danno al dipendente.



