La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con sentenza 10088 del 2026, ha precisato che la condotta consistente in un controllo sistematico dell’auto della vittima, con ispezioni, danneggiamenti e azioni reiterate e mirate, anche se indirette, possono configurare il reato di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale, che prevede una condotta reiterata che provoca nella vittima un grave stato di ansia o paura, o che la costringe a modificare le proprie abitudini di vita.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, richiamato l’articolo 192 del codice di procedura penale, che regola la valutazione delle prove, sottolineando che la responsabilità penale può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite (sentenze n. 6402 /1997 e n. 16 /1996) e di altre sezioni della Cassazione (sentenze n. 45331 /2023, n. 10153 /2020, n. 2972 /2020), che ribadiscono la necessità di una motivazione logica e coerente per confermare una condanna.
La vicenda di fatto definita dalla sentenza 10088/26 ha riguardato una donna condannata per stalking e danneggiamento aggravato ai danni della compagna del suo ex partner. I comportamenti ossessivi e molesti consistevano nel controllo sistematico dell’auto della vittima per cercare tracce del passaggio dell’ex compagno. La donna ispezionava frequentemente il veicolo, danneggiandone la carrozzeria in più occasioni e generando nella vittima un grave stato d’ansia. La persecuzione si è estesa anche al luogo di lavoro della vittima, dove l’imputata si è recata per intimidirla.
La Corte di cassazione ha ritenuto che le condotte incriminate, reiterate e mirate, abbiano compromesso la serenità e la libertà della vittima, costringendola a modificare le sue abitudini di vita nel tentativo di sottrarsi al controllo dell’imputata, giungendo anche a variare, ripetutamente, i luoghi di sosta della propria autovettura.
La Cassazione ha desunto la responsabilità dell’imputata per i danneggiamenti da una serie di elementi indiziari, quali la contiguità temporale tra gli episodi, l’identità del bene danneggiato (la stessa autovettura), il luogo dei fatti e il modus operandi (rigature della carrozzeria), oltre alla prova certa dell’ultimo episodio, documentato da una testimonianza oculare e da un video. La sentenza ha comportato il rigetto del ricorso, la conferma della condanna di primo grado e il risarcimento dei danni.



